un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'art. 116 sulla base
Per stabilire la variazione intervenuta nel primo triennio, si fa riferimento all'indice 105,86 accertato dall'istituto centrale di statistica per
La variazione inferiore al dieci per cento, intervenuta nel triennio, si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la determinazione
La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nel triennio si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la riliquidazione
rivedute normalmente ogni triennio.
A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni triennio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, quando accerti che è
Esse sono revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori
Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire
Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea restano fissate, per il triennio dal 1° luglio
retribuzione media giornaliera è fissata per ogni triennio, a partire dal 1° luglio 1965, non oltre i tre mesi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto
Le rendite in corso di godimento alla data di inizio del triennio, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del