Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione le predette tariffe possono contenere saggi di contributo commisurati alla sola imposta
I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in ragione: a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o forestali e delle
Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprietà agricole e forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie
settanta compiuti: a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi, commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente
Le macchine agricole, per il cui acquisto può essere concesso il riscatto, debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze
Per l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le proprietà agricole e forestali sono considerate per l'estensione, distribuita fra le
aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non
alla complessiva estensione catastale delle sue proprietà agricole e forestali, calcolate le frazioni nel modo indicato dall'art. 275, risulti
e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non
Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti le coltivazioni della, terra e dei boschi e le
. 77, può essere concesso, il solo scopo d'investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di
agricole, il relativo prezzo; d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.