Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita. Se il superstite è il marito, la rendita è corrisposta solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro