Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facoltà di ridurre l'indennità è limitata al valore convenzionale della
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retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 231.
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non sia concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.
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della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i
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Ministro per il tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura della indennità per
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