Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate
Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza
I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti
sollecitamente a rendere, per quanto possibile, libero il passaggio e a spingere il veicolo sugli spazi esistenti per la sosta o sulle banchine pavimentate
sia regolata; Sede stradale: piano formato dalla carreggiata dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste; Carreggiata: parte della strada normalmente