Art. 108.
Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un
negli articoli 105 e 113. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per
veicoli a motore; nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento): art. 108 (incrocio su strade di montagna con