(Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli sui motoveicoli e sui ciclomotori)
diritto
Per il trasporto di oggetti si applica l'art. 122, penultimo comma.
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Sui motocicli e sui ciclomotori è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati ovvero sporgano lateralmente o longitudinalmente
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, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I vetri impiegati per i
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agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui
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(trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la
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