Detti veicoli debbono altresì essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa.
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Detti conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo VI delle presenti norme.
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Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli.
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Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.
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detti dispositivi.
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sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli.
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Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 10
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Salvo diversa disposizione le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla
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Entro il 1° gennaio 1960 i rimorchi debbono essere muniti della speciale targa per essi prescritta: entro lo stesso termine detti veicoli e i
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Detti veicoli debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso
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Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è prescritto a termini dell'art. 110, detti veicoli debbono essere muniti dei
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circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti
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velocità di 60 km all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone.
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