Entro il 1° luglio 1960 le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate.
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Le macchine agricole si dividono in: 1) semoventi: a) trattrici agricole; b) macchine operatrici agricole; c) carrelli portatrattrici azionati dal
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(Macchine agricole)
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(Traino di macchine agricole)
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Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e dalle macchine agricole trainate debbono essere muniti di efficaci dispositivi
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(Equipaggiamento delle macchine agricole)
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(Targhe delle macchine agricole)
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(Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole)
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(Certificato per macchine agricole e immatricolazioni)
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Circolazione su strada delle macchine agricole
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Le targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 66, 67 e 68, commi primo e terzo. Tuttavia i dati di
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Patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici)
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Le targhe delle macchine agricole sono distribuite dall'Ispettorato della motorizzazione civile.
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(Trasferimento di proprietà delle macchine agricole e di residenza del proprietario)
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Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 150 quintali.
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(Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e III)
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Le trattrici agricole possono trainare su strada più macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siano provviste di dispositivi di
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In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocità di 40 km all'ora. Se però le
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Le macchine agricole semoventi, i rimorchi agricoli e le altre macchine agricole trainate debbono essere muniti dei dispositivi di segnalazione
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La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli: A) macchine agricole; B) carrelli; C) macchine operatrici.
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Le macchine agricole semoventi debbono essere munite di un dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore.
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Le macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 55, commi primo, terzo e quarto.
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Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, senza essere munito della patente, è punito con le pene stabilite dall'art. 80
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Per le macchine agricole indicate nell'art. 69, comma quarto, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato è valido solo se
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Entro il 1° luglio 1960 i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonché i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di
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Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno limiti di sagoma o di peso, eccedenti quelli stabiliti debbono essere munite, per circolare
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La patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici è valida anche per la guida di motoveicoli della categoria A ad uso privato.
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Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli articoli 63 e 64, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che
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Il certificato per macchine agricole è soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le
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Sulle macchine agricole può essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di
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Le macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada, debbono essere equipaggiate in modo da evitare
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di esecuzione dell'esame del tipo delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli.
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Il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 60 quintali se a un asse, 100 quintali se a due assi e 120
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Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 32
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) filoveicoli; h) rimorchi; i) macchine agricole; l) carrelli; m) macchine operatrici.
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agricole che si trova in altra Provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata.
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Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono
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Per guidare macchine agricole, carrelli, nonché macchine operatrici escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre aver ottenuto la
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Chiunque, munito di patente per macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da quella per la quale la
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Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 29, primo comma, lettere a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a
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La patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B e la patente di guida per macchine agricole, carrelli e
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Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i carrelli e i veicoli a trazione animale
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meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di
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agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui
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caratteristiche dei dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine agricole cingolate; il peso massimo rimorchiabile e le caratteristiche
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V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per quanto riguarda la guida dei
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