Art. 66.
diritto
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con le pene stabilite dagli articoli 66, 67 e 68.
diritto
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli articoli 66, comma sesto, e 67, comma secondo.
diritto
Le targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 66, 67 e 68, commi primo e terzo. Tuttavia i dati di
diritto