Art. 33.
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un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'art. 37; b) in casi eccezionali e per
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Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33 si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo
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ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
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di circolazione è punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquantamila a lire
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Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data del 1° luglio 1959
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La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine
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eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale) 23 (velocipedi) 32 (sagoma limite) 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo
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