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Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 - Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

48823
Stato 28 occorrenze
  • 1958
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Art. 31.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno.

Nei confronti delle società ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio si ha riguardo ai titoli risultanti al 31 dicembre.

31 agosto dell'anno precedente.

31 agosto dell'anno precedente.

Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno nel quale la domanda è stata presentata, ovvero, se la domanda è stata presentata dopo il 31

I soggetti indicati nel comma precedente devono tuttavia dichiarare entro il 31 marzo di ciascun anno i redditi di lavoro subordinato da essi

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste e cessano con il 31 dicembre

imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute.

destinati ad operazioni o comunque impiegati nel territorio dello Stato risultanti al 31 dicembre.

L'imposta complementare è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo netto dell'intero anno 1959 supera il limite stabilito dall'art. 31

ai soggetti o uffici indicati dai commi stessi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.

decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

d'imposta, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

50.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta.

quelli precedentemente accertati, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu

, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu o doveva essere presentata la dichiarazione.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'ufficio nella

d'imposta, in base alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dell'anno precedente, salvi gli sgravi e le iscrizioni suppletive dipendenti dalle

trasformazione agraria e debbono essere chieste, con apposita domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive

I contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione debbono richiedere le agevolazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si

I soggetti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto devono comprendere nella dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1960 le retribuzioni

dal contribuente o dall'ufficio - rispettivamente entro sessanta giorni dalla data dell'atto ed entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo

cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31

del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme

della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle

, modificato dall'articolo 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle somme percepite dai contribuenti nel 1958 e la metà dell'ammontare di quelle eseguite

. 2090; gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3071; l'art. 1 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613; l'art. 3, ultimo

Legge Costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 - Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.

59249
Stato 1 occorrenze
  • 1958
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Il termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.

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