I soggetti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto devono comprendere nella dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1960 le retribuzioni
Ruoli per l'anno 1960
Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio per gli anni 1960 e 1961
Il presente testo unico si applica dal 1° gennaio 1960, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
corrisposte agli operai dal 1 gennaio 1960.
ulteriori iscrizioni in applicazione degli articoli 174 e 175: a) per l'anno 1960, nella misura corrispondente ai redditi prodotti nel 1958 risultanti dalla
Per ottenere il conguaglio previsto dal primo comma i contribuenti debbono farne istanza contestualmente alla dichiarazione presentata nel 1960
che abbiano esercitato la facoltà prevista dalle disposizioni medesime anteriormente al 1° gennaio 1960.
Fino al 1° gennaio 1960 l'esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni disciplinata dagli articoli da 3 a 6 del regio decreto-legge 27
iscrivibili a ruolo per il secondo semestre dell'anno 1959 e per gli anni 1960, 1961, 1962 e 1963. La detrazione si effettua in ragione di un quinto
reddito dominicale e dell'imposta sul reddito agrario, dovute per l'anno 1960 secondo le disposizioni del Titolo II e del Titolo III; b) alle
: a) per il secondo semestre dell'anno 1959, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta sui redditi corrisposti nel 1958; b) per l'anno 1960, nella
procede invece all'iscrizione provvisoria a ruolo per l'esercizio sociale 1959-1960 sulla base delle risultanze dell'esercizio sociale chiuso nel primo
provvisorio secondo le disposizioni del primo comma, è ridotto: a) per l'anno 1960, di una cifra pari alle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi dell'art. 18
A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono abrogati: A) la legge 11 aprile 1889, n. 6010; il regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1660; il regio decreto 21