I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme
diritto
privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile.
diritto
privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile si estende all'intero fondo.
diritto
privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile si estende all'intera costruzione.
diritto
Il privilegio stabilito dall'art. 2759 del codice civile si intende riferito all'imposta di ricchezza mobile dovuta, in dipendenza dell'esercizio di
diritto