Imposta sulle obbligazioni.
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Imposta sulle società e imposta sulle obbligazioni
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Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del soggetto.
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La valutazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello
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obbligazioni sociali, con l'indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascuno di essi.
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L'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni debbono essere versate dal contribuente direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale
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e per le imposte sulle società e sulle obbligazioni, dall'esercizio sociale.
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Presupposto dell'imposta è l'esistenza di obbligazioni e titoli similari emessi nello Stato da soggetti tassabili in base al bilancio nonché da
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minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso determinate secondo le disposizioni degli
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In caso di omesso o insufficiente versamento in tesoreria delle imposte sulle società e sulle obbligazioni si applica la sopratassa del dieci per
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La disposizione del comma precedente non si applica per le imposte sulle società e sulle obbligazioni, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile
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ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in borsa, si tiene conto delle
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sulle società e sulle obbligazioni non versate in tesoreria ai sensi del primo comma dell'art. 168, per le maggiori imposte risultanti dall'accertamento
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