Nei provvedimenti delle autorità giudiziarie deve essere menzionato l'ufficio delle imposte che ha ricevuto la dichiarazione del reddito.
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Mancando il certificato indicato dal primo comma le autorità giudiziarie debbono sospendere qualunque provvedimento in merito all'azione proposta dal
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alle autorità giudiziarie, mediante apposito certificato rilasciato dall'ufficio delle imposte, di averne fatto dichiarazione ai sensi degli articoli 17
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