Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso
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alla chiusura dell'esercizio.
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del mercato alla chiusura dell'esercizio.
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incorporante, il bilancio di chiusura che serve di base per la determinazione definitiva dell'imposta dovuta per l'ultimo esercizio dai soggetti estinti.
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Il valore dei titoli è determinato in base all'ultimo prezzo di compenso di borsa anteriore alla chiusura dell'esercizio del soggetto ovvero, per i
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dell'esercizio sociale e senza chiusura dello stesso, la frazione di anno o di esercizio anteriore alla trasformazione e la frazione di anno o di
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la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Le imposte ordinarie iscritte a ruolo posteriormente alla chiusura della liquidazione od alla
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dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 598 del codice di procedura civile o del decreto di chiusura del fallimento previsto dall'art. 118
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