Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri l'impiegato collocato in disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto
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anni dal collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 75 o trasferito ad altra amministrazione ai sensi
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sia stato richiamato o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito od al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi
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