configurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua dei principi generali fermati nell’art. 15 delle Disp. prel. al Cod. civ. I due istituti
precettivo e non pro grammatico e che, in ogni caso, non bisogna fare confusione tra il problema dell’abrogazione delle leggi e quello della
Ma la questione è stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della abrogazione dell’art. 113 per incompatibilità con l’articolo 21 della
alla Costituzione non v’ha luogo a giudizio di legittimità costituzionale, perché le norme precettive della Costituzione importano abrogazione delle
abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in
legge, e ne voterebbero concordi la abrogazione; ma la legge è sostenuta dalla destra e dal centro democristiano. Appena dunque il problema fosse