I giudici della Corte restano in carica dodici anni.
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Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.
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In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
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I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di
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Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone
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