Art. 5.
Art. 5.
Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla
Art. 5.
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Le Provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti indicati nell'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) scuole materne
credito a carattere regionale; 5) utilizzazione delle acque pubbliche; 6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di
attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni; 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da
aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza
culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; 5) manifestazioni artistiche locali; 6) urbanistica e piani regolatori; 7
comunali; 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato; 5) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
Art. 5.
autorizzazioni a procedere; 3) Affari esteri e colonie; 4) Difesa; 5) Finanze e Tesoro; 6) Istruzione pubblica e belle arti; 7) Lavori pubblici, Trasporti
temperatura di 4°-5° C va lentamente ma progressivamente diminuendo. A temperatura di 37° C la scomparsa del potere antibiotico è assai più rapida.
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anche a temperatura di 5° C.
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e sospeso in alcool a 95°. L’alcool, che si colora in giallo più o meno intenso, estrae il principio. Le culture sono attive specialmente tra il 5°-6
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