Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il
diritto
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova
diritto
Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il
diritto
Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni
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Ove il Presidente od il vice-presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio
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Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.
diritto
Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma
diritto
Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici
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Le votazioni si fanno per alzata e seduta, a meno che dieci Senatori chiedano la votazione per divisione, quindici la votazione per appello nominale
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