Stato; e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica; f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione; g
diritto
concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione; dai
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elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
diritto
La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni chilovatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale
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Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministro per i lavori
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