Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
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Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.
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La Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale.
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Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono
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Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti,le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste degli
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In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello
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Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, non oltre la data
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