Sezione VII. -
Capo VII.
Capo VII.
Capo VII.
Capo VII.
Sezione VII. -
Capo VII.
Titolo VII.
Sezione VII. -
Capo VII.
Titolo VII.
Capo VII.
Sezione VII. -
Titolo VII.
Titolo VII.
Sezione VII. -
Sezione VII. -
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
Capo VII
Capo VII
Capo VII
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II
Capo VII.