I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
favore della massa degli assicurati.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad
assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.
stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.