L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di
Il committente può apportare variazioni al progetto, purchè il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha
uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le