Art. 88.
(Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 87 e 88).
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.
Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88 può essere impugnato dagli sposi dagli ascendenti prossimi, dal pubblico
stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Art. 88.
Art. 88.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.