Art. 450.
Art. 450.
Si applica l'articolo 450, secondo comma del codice di procedura civile.
Quando si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.
la durata e nella misura sopra indicate, salva la facoltà del comandante di scaricare le merci a norma dell'articolo 450.