Art. 2621.
Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è
le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto; 2) di convocare
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 2621