Art. 2377.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli articoli 2377 e 2378.
dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.