Art. 138.
Art. 138.
Art. 138.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138.
Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le
Tuttavia i termini previsti dagli articoli 137 e 138 per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati