Art. 714.
diritto
Art. 714.
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Nei casi previsti negli articoli 714, primo comma, e 716 non è dovuto alcun indennizzo; in quelli previsti nel secondo comma dell'articolo 714 è
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pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate; 2) chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714, 716.
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