Art. 40.
diritto
Art. 40.
diritto
Si applica il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile.
diritto
Per quanto non è disposto nel presente titolo, si applicano le norme degli articoli 37, 38, 40, 41; 43 a 49; 54. I poteri attribuiti dall'articolo 54
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Art. 40.
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più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.
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