Art. 251.
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Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e
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Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per l'art. 251 e per il terzo comma dell'art. 252, è ammissibile il riconoscimento.
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Art. 251.
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Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell'articolo 251.
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, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorità indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma dell'articolo 255.
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secondo comma dell'articolo 251, gli è pervenuta.
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Art. 251.
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