Art. 228.
diritto
Art. 228.
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Art. 228.
diritto
Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
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Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, ai creditori le
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articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.
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