Dell'abuso dei mezzi per nuocere al nemico.
La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni, se il fatto è commesso con il fine di nuocere alla pubblica tranquillità o ai pubblici
Il militare, che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle
Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla
facilitare al nemico il modo di meglio difendersi o di maggiormente nuocere, è punito con la reclusione militare da due a otto anni.
nel primo comma dell'articolo 59, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato