(Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata).
diritto
(Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi).
diritto
Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi è punito con la pena ivi stabilita
diritto
Nei casi preveduti dal numero 5 dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è
diritto
persona che si sostituisce al militare disertore. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
diritto
sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 321 del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.
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