(Danneggiamento di edifici militari).
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(Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati).
diritto
Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la
diritto
La stessa pena si applica al comandante della piazza investita, che omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici predetti
diritto
rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti, degli edifici e dei beni, indicati nell'articolo
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, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti
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sanitari addetti al servizio militare, di monumenti storici o di edifici destinati alle scienze, alle arti, alla beneficenza o all'esercizio di un culto
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