Art. 61.
diritto
Art. 61.
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Art. 61.
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quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.
diritto
nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma
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Oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un
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