Art. 139.
diritto
ai sensi degli articoli 139 e 141; 3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per
diritto
Art. 139.
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Art. 139.
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, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.
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