Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito può essere data qualsiasi altra
La dogana può consentire che le merci estere ad essa presentate siano spedite, per ulteriori operazioni doganali, ad altra dogana.
Se le merci sono spedite ad altra dogana, è rilasciata la « Bolletta di cauzione » o il « Lasciapassare di merci estere» a norma dell'art. 58.
Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il
Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è
Qualora le merci spedite con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al ricupero
sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
più vicina dogana autorizzata, scortate dalla « Bolletta di cauzione », che è prescritta per le merci spedite in esenzione da visita a norma dell'art
Nel regolamento per l'applicazione di questa legge sarà stabilito quali merci spedite in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in
Le merci spedite per ferrovia godono delle suddette facilitazioni anche se sono alla rinfusa o non confezionate nei modi sopraindicati, purché siano
E' punito con l'ammenda di lire 20 a lire 200, chiunque: a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con « Bolletta
Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « Lasciapassare di merci
all'arrivo degli aeromobili dall'estero ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea è provata