Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.
Se il convenuto non ha residenza, nè domicilio, nè dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a cinque giorni oppure aumentato fino a trenta. Se l'intimato risiede nelle
luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle