estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione nel Regno è scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto
garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si
quella per la quale debbono rientrare, nonché il termine di tempo stabilito per la loro reintroduzione.