Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di quattro mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
L'estinzione è dichiarata dal giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio. Se il processo è stato proseguito o riassunto ed è stato eseguito un
provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.
L'estinzione è dichiarata con ordinanza, anche d'ufficio. Tuttavia se il processo è stato proseguito o riassunto fuori del termine ed è intervenuta
sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si