, gli eredi istituiti e i legatari; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
I Punti franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime del Regno.
Nelle località di piccolo traffico, lungo la linea doganale, possono essere istituiti « posti doganali » funzionanti come sezioni.
I Depositi franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con decreto Reale nelle principali città marittime del Regno.
Lungo il lido del mare e lungo le frontiere di terra, dove le dogane sono situate in luoghi distanti dalla linea doganale, possono essere istituiti