Delle controversie individuali in materie regolate da norme corporative o da accordi economici.
Le associazioni sindacali possono intervenire in giudizio a norma dell'articolo 443, quando si contenda sull'applicazione delle norme corporative o
norme corporative o degli accordi economici.
Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie individuali in materie regolate da norme corporative o da accordi
) all'applicazione degli accordi collettivi economici e delle norme corporative che regolano rapporti collettivi economici.