(Separazione consensuale).
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 156 del libro primo del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi