Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da
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Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti ai tribunali e alle corti d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un
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è di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la
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