(Atti pubblici ricevuti all'estero).
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Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo
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L'efficacia esecutiva nel Regno degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza dalla corte
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altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
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